Descrizione
Premesso che il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque:
Vista la legge 21 novembre 2000. n. 353. "Legge Quadro in materia di incendi boschivi":
Viste le note Prefettizie aventi ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione 2024";
Considerato l'assenza di precipitazioni, a carattere piovoso. durante tutta la stagione estiva 2024 e la notevole siccità su tutto il territorio nazione e comunale con temperature ben oltre quelle medie tipiche del periodo;
Ritenuto. pertanto, sussistenti le motivazioni per l'applicazione di quanto sancito dall'art. 182 co.6 bis del D.Lvo 152/2006 s.m. che testualmente recita "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in picco) i cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185. comma 1.lettera I). effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi. dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. 1 comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere. differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche. climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PMIO)"
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